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POLICY WHISTLEBLOWING
Introduzione
L’Unione Europea, con la Direttiva 2019/1937, ha rinnovato la normativa riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, al fine di creare uno standard minimo per la protezione dei diritti dei whistleblowers in tutti gli Stati Membri. L’Italia ha attuato la Direttiva Europea con il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (di seguito il “Decreto”).
Con l’adozione della presente Policy, la società Vieri Spa (di seguito, la “Società”) ha inteso
conformarsi alle suddette prescrizioni normative, nonché agli indirizzi forniti al riguardo da ANAC.
L’obiettivo perseguito è quello di fornire al whistleblower, ovvero a chi segnala le violazioni, chiare indicazioni operative in merito all’oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni.
Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa. Ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. e) del Decreto, la presente policy fornisce quindi informazioni sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne.
Le segnalazioni possono essere effettuate dai seguenti soggetti:
La tutela delle persone segnalanti (art.6 della presente Policy) si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:
Possono essere effettuate le seguenti segnalazioni indicate nella seguente tabella:
| Numero dipendenti |
Con Modello Organizzativo e di Gestione D.lgs. n.231/’01 |
Oggetto della segnalazione |
| con 50 o più | No | - illeciti europei e nazionali (vedi infra punti a) e b) (art. 3, co. 2, lett. a), D.lgs. n.24/2023) |
Più in dettaglio, le violazioni indicate nella tabella precedente possono riguardare:
La Società ha istituito un canale di segnalazione interna che garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Ricordiamo che si deve procedere innanzitutto alla segnalazione whistleblowing utilizzando il canale interno.
La segnalazione tramite il canale esterno, istituito e gestito da ANAC(1), può essere effettuata solo a determinate condizioni(2) e, la divulgazione pubblica a condizioni ancora più rigorose(3), ferma restando la possibilità di effettuare denunce all’autorità giudiziaria.
La segnalazione whistleblowing può essere effettuata qualora ricorrano le seguenti condizioni:
Non potranno essere prese in considerazione segnalazioni inerenti esclusivamente:
Inoltre, non sono consentite segnalazioni:
Contenuti della segnalazione
La segnalazione, a pena di inammissibilità, deve contenere:
Modalità di segnalazione
Le segnalazioni whistleblowing possono essere effettuate con le seguenti modalità(4):
Non verranno prese in considerazione segnalazioni anonime ovvero segnalazioni dalle quali non è
possibile ricavare l’identità del segnalante.
Trasmissione delle segnalazioni
Le segnalazioni whistleblowing devono essere inviate al Gestore Policy Whistleblowing, conformemente al canale di segnalazione adottato.
Si precisa infine che il ricevimento delle segnalazioni viene sospeso nel periodo di chiusura della Società.
Con la presente procedura è regolato il processo di ricezione, analisi e trattamento di segnalazioni di condotte illecite di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo.
Nell’ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il gestore della segnalazione (di seguito anche il “gestore” o “ricevente”) opera nei modi di seguito indicati:
Ricezione della segnalazione
Nel caso in cui la segnalazione sia stata erroneamente trasmessa/ricevuta a/da persona non incaricata a riceverla, e sia evidente che si tratti di segnalazione whistleblowing, sarà obbligo di questa di dare pronta evidenza del suo ricevimento al gestore della segnalazione, in ogni caso entro 7 (sette) giorni da tale ricevimento, dando contestuale notizia di tale trasmissione al segnalante, fermo restando tutti gli obblighi di riservatezza previsti dalla presente policy anche in capo al medesimo (e conseguente sua responsabilità nel caso di violazione della stessa).
Il ricevente rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. L’avviso verrà inviato al recapito indicato dal segnalante e, qualora non indicato, la segnalazione verrà archiviata.
Le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione.
La Società procederà all’archiviazione delle segnalazioni giunte per posta ordinaria attraverso idonei strumenti che consentano di garantire la riservatezza (es. all’interno di archivi protetti da misure di sicurezza).]
La segnalazione effettuata oralmente - nelle forme indicate nella presente Policy - previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del gestore della segnalazione mediante redazione di verbale.
Se viene utilizzata una linea telefonica si provvederà alla trascrizione integrale della segnalazione.
Nel caso di incontro diretto con il segnalante, si redigerà dell’incontro apposito verbale che sarà sottoscritto sia dal gestore che dal segnalante e di cui verrà a quest’ultimo fornita copia.
Rapporti con il segnalante e integrazioni della segnalazione
Il ricevente mantiene le interlocuzioni con il segnalante e può richiedere, se necessario, integrazioni.
In caso di verbale redatto a seguito di incontro con la persona segnalante, questa può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione.
Esame della segnalazione
Il ricevente dà seguito alle segnalazioni ricevute, valutando la sussistenza della legittimazione del segnalante e che la segnalazione rientri nell’ambito di applicazione della norma; segue la valutazione delle circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto.
All’esito della verifica preliminare:
Istruttoria
Il ricevente garantisce il corretto svolgimento dell’istruttoria attraverso:
L’istruttoria viene svolta in conformità dei seguenti principi:
Riscontro al segnalante
Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il ricevente fornisce riscontro in merito alla segnalazione, comunicando alternativamente:
Qualora il gestore delle segnalazioni versi in conflitto di interessi, in quanto ad esempio soggetto segnalato o segnalante, la segnalazione verrà gestita dal Sostituto del Gestore Policy Whistleblowing.
I segnalanti non possono subire alcuna forma di ritorsione. La legge prevede infatti che coloro che facciano la segnalazione non possano venir sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa che finisca con l’avere, direttamente o indirettamente, effetti negativi sulle condizioni di lavoro, ovvero effetti di discriminazione o ritorsione nei loro confronti.
I motivi che inducono la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
Nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi, od anche di procedimenti stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento di comportamenti vietati nei confronti dei segnalanti, si presume che tali comportamenti siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile. L’onere di provare che tali condotte verso i segnalanti siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia resta in capo a colui che le ha poste in essere.
Peraltro, le presunte misure discriminatorie o ritorsive subite devono essere comunicate ad ANAC, alla quale sola è affidato il compito di accertare se la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti ed applicare, in assenza di prova da parte della Società che la misura presa sia estranea alla segnalazione, una sanzione amministrativa pecuniaria.
Trattamento dei dati personali. Riservatezza.
Ogni trattamento dei dati personali verrà effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e degli artt.13 e 14 del Decreto; inoltre, l'inosservanza degli obblighi di riservatezza può comportare responsabilità disciplinari, salve le eventuali ulteriori responsabilità previste dalla legge.
L’informativa relativa al trattamento dei dati personali a seguito della segnalazione whistleblowing è allegata alla policy.
Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di protezione dei dati personali.
Responsabilità del segnalante
La Società garantisce al segnalato il diritto di essere informato (entro un ragionevole arco di tempo) in merito alle eventuali segnalazioni che lo coinvolgono, garantendo il diritto alla difesa lì dove si avviassero nei suoi confronti provvedimenti disciplinari.
La presente procedura lascia inoltre impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell’art.2043 del Codice civile.
Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della procedura di segnalazione whistleblowing, quali le segnalazioni manifestamente infondate e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della procedura stessa.
La presente policy entrerà in vigore il 17/12/2023. Con la sua entrata in vigore tutte le disposizioni in precedenza adottate in materia, in qualsiasi forma comunicate, devono intendersi abrogate, qualora incompatibili o difformi, poiché sostituite dalle presenti.
La Società provvederà alla necessaria pubblicità ed a consegnare copia della policy a ciascun dipendente.
Tutti i dipendenti possono proporre, quando ritenuto necessario, integrazioni motivate alla presente policy; le proposte verranno esaminate dalla Direzione Generale della Società.
La presente policy resta comunque soggetta periodicamente a revisione.
Vieri Spa
Amministratore delegato
Bertuzzo Barbara
1) https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing
2) I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:
3) I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:
4) Al riguardo, anche alla luce delle LG ANAC, si chiarisce che la scelta della modalità attraverso la quale effettuare la segnalazione tra quella scritta od orale, riguarda il segnalante. Per l’impresa invece è obbligatorio predisporre sia il canale scritto - analogico e/o informatico - che quello orale, dovendo mettere entrambi a disposizione del segnalante. L’alternatività riguarda, quindi, solo la forma scritta: l’impresa potrà decidere se utilizzare una piattaforma on-line oppure optare per la posta cartacea.
5 Secondo ANAC sia la PEC che la posta elettronica ordinaria non sono considerate modalità idonee.